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Lo Statuto di TH.I.E.NE.ORG

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l’associazione non riconosciuta denominata “Associazione THought, Innovation, Entrepreneurship Network” recante sigla "THIENE.ORG", da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Thiene (VI) e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi in particolare di promuovere e diffondere cultura e metodologie innovative per rendere il progresso sostenibile.

In particolare l'associazione si propone di:

  1. diffondere la conoscenza sulle nuove tendenze ad alto contenuto tecnologico ed organizzativo;
  2. promuovere e diffondere metodologie di Open Innovation sulla base degli standard di riferimento in materia, ISO/UNI 56000 e non solo, e guidarne la diffusione e la corretta applicazione, anche tramite linee guida redatte ad hoc, sia per enti pubblici che per aziende private con particolare attenzione alle PMI e alle Startup;
  3. fornire supporto e formazione continua agli associati al fine di garantire una crescita personale e professionale;
  4. proteggere e tutelare il know-how degli associati;
  5. promuovere studi, ricerche, convegni, seminari, borse di studio sul tema dell’Open Innovation e più in generale dell’Innovazione in senso più ampio;
  6. sviluppare e mantenere rapporti con altre associazioni ed organizzazioni locali, nazionali ed internazionali, che hanno quale fine la diffusione di cultura dell’impresa, dell’etica, dell’economia, del miglioramento della vita in senso tecnologico, ambientale e sociale;
  7. supportare la nascita di nuove imprese e di startup di qualsiasi settore fermo restando l’alto contenuto di innovazione tecnologica, ambientale e sociale tramite attività anche fornite dagli associati;
  8. creare valore basato sulla condivisione di esperienze e best practices sia tra associati che nel tessuto imprenditoriale e sociale;
  9. organizzare momenti formativi presso scuole ed università pubbliche e private sia nazionale che internazionali tramite la partecipazione di propri associati;
  10. promuovere sinergie tra gli associati per la realizzazione di concept, prodotti/servizi e iniziative al fine di favorire la creazione di valore condiviso e diffuso;
  11. promuovere tramite qualsiasi mezzo mediatico l’attività dell’associazione;
  12. esercitare tutte quelle altre funzioni che man mano si rendessero necessarie al fine di garantire la vita dell’associazione e il rispetto di regolamenti e/o disposizioni legislative o di deliberazioni dell’associazione stessa.  

L’associazione potrà, qualora il Consiglio Direttivo ne avvedesse la necessità, istituire in linea con l’art. 5 lett. D della legge 4/2013 la presenza di una struttura tecnico scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati e potrà rilasciare ai propri associati un’attestazione di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi dell’art. 7 e 8 legge 4/2013 previo superamento di adeguata verifica delle competenze acquisite.

L’associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi della seguente attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Il perseguimento dei fini istituzionali generali dell’Associazione è concretamente attuato attraverso iniziative e attività poste in essere dagli Organi Associativi Centrali e dalle Delegazioni Territoriali, nell’ambito delle direttive del Consiglio Direttivo.
Accanto alle iniziative/attività strutturali e permanenti di cui sopra, possono essere promosse e avviate attività con caratteristiche di progetto, con obiettivi e durata prefissati.

L’associazione potrà, sia direttamente, sia in collaborazione con soggetti che operino in sintonia con lo spirito e le tematiche dell’associazione stessa, svolgere le seguenti attività:

  1. organizzare in proprio o conto terzi, convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, e simili;
  2. promuovere, organizzare e gestire corsi di istruzione, formazione e specializzazione in tutti i campi oggetto di interesse dell’associazione, anche in collaborazione con Enti nazionali, europei e internazionali;
  3. Raccogliere sponsorizzazioni per attività e iniziative realizzate dall’associazione;

Partecipare, nelle forme e modalità che si riterranno più idonee, anche congiuntamente a organizzazioni pubbliche e/o private ad iniziative e progetti, italiani, europei e internazionali, per promuovere gli scopi e le figure professionali degli associati nell’ambito delle loro attività.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo che rappresenta l’Organo di amministrazione dell’Associazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e giuridiche, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

I soci si suddividono in soci fondatori e soci ordinari con esplicita esclusione dei soci temporanei. Sono soci 

fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e coloro ai quali successivamente 

il Consiglio Direttivo attribuisca tale qualifica. Sono soci ordinari coloro che abbiano chiesto di far parte 

dell'associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente statuto e la cui domanda sia 

stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in caso svolgano attività per conto dell’Associazione;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali, con le modalità previste dall’art. 17 del presente Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione o che con il suo comportamento pregiudichi la reputazione dell’Associazione e degli organi direttivi.

L’associato può essere sospeso mediante determina del Consiglio Direttivo e successivamente escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto di utilizzare il nome, logo e qualsiasi segno distintivo di appartenenza all’associazione.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);

- il Presidente;

- l'Organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, presso una sede fisica o in videoconferenza, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato dai soci fondatori ed integrato da altri tre componenti nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni, rieleggibili per un massimo di 3 mandati.

Gli amministratori nominati dall’assemblea sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci fondatori dell’associazione con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati Laddove i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino l’importo di 100.000 euro annui.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Laddove i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino l’importo di 1.000.000 euro annui.

ART. 17 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri in formato cartaceo o elettronico:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta all’organo amministrativo il quale entro il termine di 8 giorni comunica le modalità e le tempistiche di consultazione.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, o di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo settore con finalità analoghe.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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